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Contratto a tempo determinato

Questa tipologia di contratto non ha subito modifiche sostanziali. Col Jobs Act 2016 è stato ribadito che deve avere una durata non superiore ai 36 mesi, quindi può essere prorogato (col consenso del lavoratore) solo quando la sua durata iniziale è inferiore ai 36 mesi, e per un massimo di 5 volte. Qualora il numero delle proroghe dovesse risultare superiore, dalla data di decorrenza della sesta proroga, il contratto si trasforma in indeterminato.

Salvo alcune eccezioni, il numero degli assunti a tempo determinato non può superare il 20% di quelli assunti a tempo indeterminato.

Discorso a parte va fatto per i datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 5 dipendenti, per i quali è sempre possibile stipulare contratti a tempo determinato.

Una novità introdotta in questo tipo di contratto dal Jobs Act  è l’eliminazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro di indicarne la causale (il motivo che giustifica l’utilizzo di questo tipo di contratto), con conseguente semplificazione della procedura. La nuova denominazione di questo contratto è infatti “contratto a termine a causale”.

 

Cessazione del contratto: il lavoratore a tempo determinato NON può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa (fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro). Il lavoratore è invece libero di dare le dimissioni senza dover addurre alcuna motivazione. Può essere a rischio di richiesta risarcimento danno.

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